L'ASSICURAZIONE E' TENUTA A RISARCIRE IL TRASPORTATO ANCHE IN ASSENZA DELL'ABILITAZIONE DEL GUIDATORE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI.

Spetta al passeggero trasportato il risarcimento dei danni subiti da parte dell'assicurazione anche se il guidatore pur avendo la patente di guida non ha l'abilitazione al trasporto di passeggeri.
In caso di sinistro, infatti, l'assicurazione è tenuta a risarcire il terzo trasportato anche in presenza di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati da conducente non abilitato alla guida. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 12728/2010 secondo la quale il minorenne che guida una moto con regolare patente trasportando un passeggero, viola solo il codice della strada ma non perde la copertura assicurativa. Per mancanza di abilitazione alla guida, ha spiegato infatti il collegio di legittimità, deve intendersi l'assoluto difetto di patente, con la conseguenza che ove esista un'abilitazione, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativo ma integra un'ipotesi di mera illiceità della guida.



Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 25 maggio 2010 n. 12728