SI' DELLA CASSAZIONE ALLA CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI MORATORI AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA USURA NEI MUTUI

Giovedì 29 giugno 2017

Sì della Cassazione alla cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori al fine della determinazione del tasso soglia usura nei mutui


La Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Dogliotti - Est. Di Virgilio), con la sentenza n. 5598, pubblicata il 6 marzo 2017, riapre la questione della cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori al fine della determinazione in concreto dell'eventuale superamento della soglia del tasso applicato oltre il quale si concretizza la fattispecie dell'usura.

Tanto, in direzione evidentemente contraria alla copiosa giurisprudenza di merito che esclude il cumulo di interessi corrispettivi e moratori, nel calcolare il tasso effettivamente applicato nei contratti di mutuo, al fine di verificare l'eventuale violazione dell'art. 1 delle legge n. 108 del 1996.   

In particolare, il Giudice di legittimità nel criticare l'apodittica esclusione della cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori 'pattuiti' nel contratto di mutuo richiama il principio già espresso sul punto dalla Corte con la sentenza 4 aprile 2003 n. 5324 che, a sua volta, tra l'altro, fa riferimento alla pronuncia 25 febbraio 2002 n. 29 della Consulta.

Nel disporre il rinvio della causa al primo giudice per un nuovo esame, la Corte conclude, dunque, che "ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso".

Sentenza della Corte di Cassazione 6 marzo 2017 n. 5598