LE RONDE POSSONO ESSERE LEGITTIMAMENTE ISTITUITE MA SOLO CON FUNZIONI DI MONITORAGGIO.

Le "ronde" possono segnalare situazioni che mettono a rischio la sicurezza urbana ma non devono essere impiegate per fronteggiare situazioni di disagio sociale. La Corte costituzionale - con la sentenza n. 226/2010 - salva a metà la disciplina prevista dal "pacchetto sicurezza 2008-2009" che dava il via libera all'impiego dei cittadini volontari non armati per il controllo del territorio. Compiti che la sentenza di oggi limita a funzioni di sicurezza urbana, settore che rientra nella competenza dei sindaci «I poteri esercitabili dai sindaci - si legge nella decisione - non possono che essere quelli finalizzati all'attività di prevenzione e repressione dei reati, e non i poteri concernenti lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza di regioni e province autonome». I sindaci possono quindi avvalersi dell'ausilio di volontari per un'attività di mera osservazione e segnalazione che qualsiasi cittadino potrebbe svolgere attraverso la denuncia di reati perseguibili d'ufficio. Quello che invece le ronde non possono fare, ha precisato la Consulta, è occuparsi di disagio sociale. Una formula che «nella sua genericità» si presta - ha sottolineato il giudice delle leggi - ad abbracciare una vasta platea di ipotesi e emarginazione e difficoltà di inserimento dell'individuo nel tessuto sociale, situazioni di degrado che possono avere come conseguenza anche atti criminali e che reclamano interventi ispirato a finalità di politica sociale riconducibili alla materia dei "servizi sociali" appartenente alla competenza legislativa regionale residuale. L'obiettivo di monitorare e porre rimedio al disagio sociale non può rientrare dunque tra le funzioni delle ronde.

Corte Costituzionale - Sentenza 24 giugno 2010 n. 226 - Presidente Amirante