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IL CASO DI ALIUD PRO ALIO NELLA VENDITA FORZATA PUO' ESSERE FATTO VALERE SOLO CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Sabato 24 giugno 2017

Il caso di aliud pro alio nella vendita forzata può essere fatto valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi


La Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Amendola - Est. De Stefano), con l'ordinanza n. 11729, pubblicata l'11 maggio 2017, orienta la giurisprudenza di legittimità verso un'interpretazione sempre più restrittiva della possibilità di far valere l'ipotesi, nella vendita forzata immobiliare, di aliud pro alio esclusivamente in seno al processo esecutivo relativo al decreto di trasferimento del bene immobile staggito nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., affermando il principio secondo cui "l'ipotesi del c.d. aliud pro alio ... va fatta valere nelle forme dell'art. 617 cod. proc. civ., sia pure decorrendo il relativo termine dalla conoscenza del vizio o della difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto; ma occorrendo allora, per l'opponente, allegare e provare gli elementi per fondare la tempestività della relativa opposizione agli atti esecutivi ed all'interno del processo esecutivo in cui il decreto di trasferimento è stato emesso". Pertanto, con tale arresto, la Suprema Corte delinea in maniera netta l'ambito esclusivo, con conseguente rigida e grave preclusione, entro il quale l'ipotesi di aliud pro alio nella vendita giudiziaria può essere denunciata: la pendenza del processo esecutivo del cui decreto di trasferimento si intende invocare l'annullamento.
   
Sebbene la motivazione sia stata redatta in forma semplificata, l'ordinanza non omette di richiamare le due pronunce della Corte fondanti tale tesi interpretativa ossia la sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014 e la sentenza n. 1669 del 29 gennaio 2016. Il principio così come precisato dall'ordinanza dello scorso maggio, dal quale decisamente si dissente nei termini che si diranno, è, in realtà, ancor più stringente (tanto, da escludere in nuce l'ammissibilità della domanda di annullamento del decreto di trasferimento in caso di aliud pro alio al di fuori del processo esecutivo) rispetto a quanto elaborato dalla stessa Suprema Corte nei richiamati precedenti arresti del 2016 e del 2014.

Il principio espresso costituisce un'evidente limitazione e detrimento delle ragioni di tutela dei diritti dell'aggiudicatario che, in maniera incolpevole, abbia avuto la conoscenza del vizio o della difformità concretizzanti la fattispecie dell'aliud pro alio in epoca successiva alla estinzione del processo esecutivo. Una siffatta preclusione come enunciata dalla pronuncia in esame, pur precisando che il termine di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione decorre dalla conoscenza del vizio o della difformità da parte dell'opponente ma pur sempre entro i confini del processo esecutivo, non considera l'eventualità che l'evidenza dell'aliud pro alio emerga in epoca successiva all'estinzione del processo esecutivo stesso (si pensi al caso, v. Tribunale di Napoli - V Sezione Civile Giudice Dott. Di Lonardo, sent. n. 9534 del 29.08.2016, di omessa indicazione negli atti della procedura dello stato di assoluta abusività ed insanabilità dell'immobile staggito emerso dopo l'estinzione del processo esecutivo solo a seguito del materiale abbattimento della costruzione).
Esaminando i precedenti citati della Suprema Corte apparirà chiara l'estremizzazione operata dall'ordinanza n. 11729/2017.


La sentenza n. 1669 del 29 gennaio 2016, invero, non esamina affatto l’ipotesi eccezionale della tutela delle ragioni dell’aggiudicatario nel caso di decreto di trasferimento di aliud pro alio il cui vizio inficiante sia stato scoperto in epoca successiva alla chiusura della procedura esecutiva. In concreto, si tratta dell’esame della tempestività della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. sulla eccezione, disattesa, di tardività sollevata dal Procuratore Generale. Essa, inoltre, ribadisce il principio secondo cui, nella vendita forzata quale vizio comportante la nullità del decreto di trasferimento, “l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento”.
La sentenza n. 7708 del 2 febbraio 2014, invece, premessa un'accurata analisi dell'istituto della vendita forzata e della sua differenza con la vendita negoziale, approfondendo le interpretazioni giurisprudenziali e le teorie dottrinarie sulla natura e sulla struttura dei due istituti, conclude per la natura sui generis della vendita forzata ed in sostanza per la contemperanza delle esigenze di garantire la stabilità degli effetti propri e tipici del processo esecutivo espropriativo. Da un lato, dunque, la stabilità degli effetti dell'estrazione dal patrimonio del debitore di uno dei suoi beni, al fine dell'acquisizione di un suo controvalore in denaro da destinare al soddisfacimento dei creditori che, dunque, va ricondotta alla tassatività dei rimedi avverso gli atti di quello ed alla preclusione che deve derivare dal mancato esperimento di essi. Dall'altro lato, l'ulteriore esigenza, non eludibile, di tutela dei diritti dell'aggiudicatario il quale abbia ignorato incolpevolmente la diversità del bene in concreto trasferitogli rispetto a quanto offerto in vendita con le garanzie del processo esecutivo gestito da un organo terzo e imparziale come il g.e., al rischio di vedersi irrimediabilmente trasferito un bene non voluto e per di più per un prezzo completamente diverso da quello che egli si era legittimamente prefigurato come conveniente in relazione alla descrizione datane, che comporterebbe una locupletazione ingiusta della procedura e quindi di creditori e debitore - in danno di un estraneo ed avrebbe, oltretutto, un sicuro effetto deterrente o dissuasivo per il rischio conseguente.
La sentenza n. 7708 del 2014, più coerentemente, afferma, quindi, il principio di diritto secondo cui: "l'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio (che si configura ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto) con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quest'ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.
Tale ultima cautela introduce una sorta di flessibilità del termine, la quale integra un idoneo adeguamento della tutela dell'aggiudicatario effettivamente incolpevole, in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie di manifestazione o di percepibilità della radicale diversità tra le caratteristiche del bene."
Al contempo, contempla espressamente ed ammette l’ipotesi straordinaria in cui per l’aggiudicatario “Soltanto nel caso eccezionale – e per la verità, anche solo in astratto di difficile configurabilità (quanto all’aliud pro alio, attesa la sua definizione come evidente difformità del bene rispetto a quello descritto) – in cui egli non abbia incolpevolmente avuto la possibilità di azionare tempestivamente i rimedi endoprocessuali previsti potrà ammettersi: se il processo esecutivo ancora pende e purchè ne ricorrano tutti i presupposti, una rimessione in termini per proporre il rimedio tipico; se il processo esecutivo più non pende, un’azione autonoma”.
Appare certamente questa, in presenza di un vuoto normativo che disciplini compiutamente i modi e i termini di esercizio delle ragioni dell'aggiudicatario incolpevole nella sola ipotesi ammessa di aliud pro alio, la soluzione interpretativa più equa e di giustizia che rende ossequio ai principi di diritto sostanziali di tutela dell'affidamento del terzo e delle ragioni di questi di non risultare vittima sacrificale della rigidità (pur giusta) conseguente alla particolare natura della vendita forzata ed alle stringenti regole del processo esecutivo.

Ordinanza della Corte di Cassazione 11 maggio 2017 n. 11729  

Sentenza della Corte di Cassazione 29 gennaio 2016 n. 1669  

Sentenza della Corte di Cassazione 2 aprile 2017 n. 7708  

L'ANIMUS DONANDI DELLA RINUNZIA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETA' NON IMPONE L'ATTO PUBBLICO AD SUBSTANTIAM.

Mercoledì 11 marzo 2015

L'animus donandi della rinunzia alla quota di comproprietà non impone l'atto pubblico ad substantiam.


La Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza n. 3819 depositata il 25 febbraio 2015 (Pres. Mazzacane - Est. Giusti), ha chiarito che costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari, trattandosi di una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà atteso che l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione dell'interesse degli altri contitolari a causa dell'appartenenza del diritto anche ad un altro soggetto. Pertanto, spiega la Suprema Corte, poichè per la realizzazione del fine di liberalità viene utilizzato un negozio tipico, appunto la rinunzia alla quota da parte del comunista, diverso dal contratto di donazione, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per quest'ultimo.
La sola forma scritta del negozio ex art. 1104 cod. civ. di rinunzia di uno dei comproprietari è perciò sufficiente per la sua validità concretantesi puramente e semplicemente in una rinunzia alla contitolarità di un diritto di proprietà immobiliare in favore di tutti gli altri condividenti con estensione automatica in proporzione delle loro quote.
La liberalità indiretta si realizza, pertanto, attraverso un negozio tipico di rinunzia alla quota di comproprietà che non richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 25 febbraio 2015 n. 3819   

L'INEFFICACIA DELL'IPOTECA PER DECORSO DEL TERMINE VENTENNALE NON RENDE NULLO IL PIGNORAMENTO ESEGUITO DAL CREDITORE IPOTECARIO.

Con la sentenza n. 2610, pubblicata il 5 febbraio 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Ancona che, accertata, l'inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca per il decorso del termine ventennale di cui all'art. 2847 c.c., ha dichiarato travolta l'efficacia del precetto e del pignoramento notificati dal creditore ipotecario al debitore proprietario del bene ipotecato.
La Corte, sottolineando la confusione operata dal Tribunale marchigiano tra i concetti di credito, titolo esecutivo e causa di prelazione, ha precisato che diritto di azione, diritto di esecuzione e diritto di prelazione, quali tutele del credito apprestate dall'ordinamento, hanno scopi e strutture diverse e sono indipendenti l'uno dall'altro. Dall'indipendenza ed autonomia tra ipoteca in quanto tale e titolo ipotecario discende che le vicende della prima non toccano il secondo: e se il titolo ipotecario costituisce altresì titolo esecutivo, l'inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2847 c.c. per il decorso del termine ventennale dall'iscrizione non ne travolge gli effetti, ma ha l'unico effetto di privare il creditore procedente del proprio titolo di prelazione e relegarlo al rango di normale chirografario. Vi è di più. Non soltanto il decorso del termine (importante esclusivamente la inefficacia della prelazione come risultante dai Registri Immobiliari) non priva il creditore del proprio diritto di credito ma nemmeno lo priva di avvalersi in futuro nuovamente del suo diritto di prelazione e di quello di iscrivere ipoteca. L'unica conseguenza, in tal caso, sarà la postergazione dell'ipoteca non rinnovata nuovamente iscritta alle altre eventualmente iscritte medio tempore, così come conseguirà la sua inopponibilità ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo prima della reiscrizione dell'ipoteca perenta.
L'inefficacia dell'ipoteca non produce, pertanto, effetti sull'efficacia del precetto e del pignoramento notificati al debitore proprietario del bene ipotecato in virtù del titolo ipotecario ma priva soltanto il creditore procedente della causa di prelazione.  

Corte Suprema di Cassazione - III Sezione Civile - sentenza 5 febbraio 2014 n. 2610 - Presidente Massera - Estensore Rossetti  

IL FONDO PATRIMONIALE E' OPPONIBILE SOLO SE ANNOTATO A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO

Riportiamo il testo integrale della recentissima sentenza, n. 21658 resa pubblica il 13 ottobre 2009, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, a seguito di controverse decisioni delle sezioni semplici in materia di pubblicità ed opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale tra i coniugi, ha definitivamente stabilito che solo ove annotato a margine dell'atto di matrimonio, oltrechè trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi è oppponibile ai terzi.

...omissis...


Motivi della decisione



L'ordinanza a seguito della quale la causa è stata assegnata a queste sezioni unite pone la questione se la costituzione del fondo patrimoniale sia o meno una convenzione matrimoniale. L'ordinanza, pur prendendo atto dell'assenza di un contrasto all'interno dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, invita ad una rimeditazione del problema. Osserva l'ordinanza che l'atto con il quale viene costituito il patrimonio familiare non è una convenzione matrimoniale come si rileva dalla constatazione che lo stesso è disciplinato autonomamente nel capo 6^ Libro 1^ del c.c. e menzionato nell'art. 2647 c.c., comma 1. Rileva inoltre l'ordinanza che la stessa natura dell'atto in questione "parrebbe escludere la riconducibilità dello stesso alle convenzioni matrimoniali".



Prosegue l'ordinanza che per aderire all'interpretazione fatta propria dalla corte di appello nella sentenza impugnata si dovrebbe accedere "ad una interpretazione estensiva dell'art. 162 c.c. al fine di ricomprendervi qualsiasi negozio che ponga beni appartenenti a persone coniugate in una condizione giuridica diversa da quella propria del regime patrimoniale legale, con conseguente funzione di pubblicità notizia della trascrizione, in quanto il considerare convenzione matrimoniale un atto unilaterale, in ipotesi posto in essere da un terzo, comporterebbe una interpretazione analogica (vietata) e non semplicemente estensiva dell'art. 162 c.c., comma 4".



Afferma invece l'ordinanza che l'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, "avente natura dichiarativa", non può che discendere dalla trascrizione ex art. 2647 c.c. e non dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex quarto comma art. 162 c.c.. Diversamente, precisa l'ordinanza, non potrebbe non essere rilevata l'incongruità di un sistema pubblicitario nel quale al terzo acquirente, pur a conoscenza del vincolo gravante sul bene in virtù del controllo nei registri immobiliari, tale vincolo non sarebbe opponibile in quanto non annotato a margine dell'atto di matrimonio.



Devono quindi essere esaminate le seguenti questioni: 1) se l'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. sia o meno una convenzione matrimoniale ai fini dell'applicabilità della disposizione dell'art. 162 c.c., comma 4; 2) se, data risposta positiva al quesito che precede, l'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - avente ad oggetto beni immobili - sia subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall'art. 2647 c.c..



Ai detti quesiti la corte di merito ha dato risposta positiva con sentenza che queste sezioni unite devono confermare confermando in tal modo i principi recentemente affermati da questa Corte con la sentenza 25/3/2009 n. 7210 pronunciata dopo la pubblicazione della citata ordinanza delle seconda sezione civile (richiamata ed esaminata nella detta sentenza) e con la quale è stato deciso un ricorso promosso dai coniugi F.- S. sulla base degli stessi quattro motivi prospettati con il ricorso in esame relativo ad una analoga fattispecie.

Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso va innanzitutto rilevata l'inammissibilità - puntualmente eccepita dalla società resistente - della censura con la quale i menzionati coniugi prospettano per la prima volta in questa sede di legittimità la tesi secondo cui nella specie sarebbe da escludere la sussistenza di una "convenzione matrimoniale" in quanto "nell'atto costitutivo del fondo la presenza dell'altro coniuge sig. F.G. è richiesta per la sola accettazione". Deducono in proposito i ricorrenti che il fondo patrimoniale in questione è stato costituito "con atto unilaterale di uno solo dei coniugi e con beni che rientravano nella sua proprietà esclusiva sicchè alla costituzione per atto unilaterale non possono applicarsi sic et simpliciter le norme speciali della pubblicità".

Al riguardo è appena il caso di osservare che la detta censura si basa su una questione - costituzione del fondo patrimoniale in esame da parte di uno solo e di entrambi i coniugi - non prospettata nei giudizi di merito. Della detta questione non si fa infatti alcun cenno nella sentenza impugnata nella quale, anzi, nella esposizione in fatto si da atto che i coniugi F.- S. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano dedotto di aver costituito, con atto del 20/4/1990, un fondo patrimoniale e, nella parte motiva, si premette che con il detto atto S.R. "con l'assenso del marito" aveva costituito il fondo patrimoniale. Sul punto va ribadito il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perchè non richiesti in sede di merito.

Pertanto ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Nella specie tale onere non è stato rispettato: nel ricorso non si afferma che essi coniugi nei giudizi di merito avevano sostenuto l'impossibilità di ravvisare nella specie una "convenzione matrimoniale" per essere stato costituito il fondo patrimoniale con atto unilaterale della sola S..

La riportata tesi esposta dai ricorrenti con la parte non è quindi deducibile in questa sede di legittimità perchè introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perchè non richieste.

Va peraltro aggiunto che nessuna specifica censura risulta essere stata mossa dai ricorrenti con il motivo in esame alla parte della sentenza impugnata con la quale la corte di appello - confermando la decisione del tribunale che aveva rigettato la domanda dei coniugi F.- S. "perchè l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non risultava annotato a margine dell'atto di matrimonio come prescritto dall'art. 162 c.c." (pagina 3 sentenza impugnata) - ha espressamente affermato che "la stipulazione del fondo patrimoniale" è ai sensi dell'art. 167 c.c. "una tipica convenzione matrimoniale" (pagina 11 citata sentenza). La detta parte della sentenza non ha formato oggetto di specifica critica da parte dei ricorrenti con il motivo in esame per cui deve ritenersi avente efficacia di giudicato la riportata affermazione della corte di merito secondo cui il negozio costitutivo del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, così come ripetutamente e costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità e - implicitamente - dalla Corte Costituzionale nella sentenza 6/4/1995 n. 111 e le cui conclusioni (come segnalato nell'ordinanza di rimessione) non sono state condivise "dalla stragrande maggioranza della dottrina" che ne ha evidenziato e lamentato "le incongruenze".

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di ricorso con il quale i coniugi F.- S. hanno sollevato numerose ed articolate censure tutte analiticamente e dettagliatamente esaminate - e risolte in senso sfavorevole alle tesi dei ricorrenti - da questa Corte con la sopra citata sentenza 7210/2009 con motivazione che queste Sezioni Unite condividono e fanno propria per cui verrà di seguito sinteticamente riportata anche perchè conforme ai principi in materia numerose volte affermati nella giurisprudenza di legittimità (sentenze 8/10/2008 n. 24798; 30/9/1998 n. 24332; 16/11/2007 n. 23745; 5/4/2007 n. 8610; 15/3/2006 n. 5684; 19/11/1999 n. 12864; 1/10/1999 n. 10859; 27/11/1987 n. 8824).

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. - compresa tra le convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto dalla corte di merito con affermazione che non può più essere posta in discussione - è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma "che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia" (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che - come appunto nella specie - abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

Alle dette conclusioni si perviene essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni.

L'abrogazione ad opera della L. n. 151 del 1975, art. 206, comma 4 del previdente dell'art. 2647 c.c., comma 4 - che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi - rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare l'opponibilità del vincolo ai terzi all'annotazione di cui all'art. 162 c.c., u.c.. L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi.

La detta funzione attribuita dalla annotazione ex art. 162 c.c. - consentire al terzo di ottenere una completa conoscenza circa la condizione giuridica dei beni cui il vincolo del fondo si riferisce attraverso la lettura del relativo contratto - e l'eliminazione dell'art. 2647 c.c., u.c. consentono di affermare che la detta annotazione costituisce l'unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti della opponibilità della convenzione ai terzi e che la trascrizione del vincolo ex art. 2647 c.c. è stata degradata al rango di pubblicità-notizia. Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile (funzione dichiarativa); trascrizione (funzione di pubblicità notizia). Infatti quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di una pubblicità notizia. Il legislatore tutte le volte in cui ha voluto attribuire alla pubblicità determinati effetti lo ha detto esplicitamente, mentre laddove non ha detto nulla deve ritenersi trattarsi di pubblicità notizia.

Sono peraltro numerose le disposizioni analoghe all'art. 2647 c.c. nell'attuale formulazione e mai si è dubitate che esse - non ricollegando all'omissione della trascrizione alcuna sanzione specifica - configurino casi di pubblicità-notizia. Vanno ricordate le norme dettate dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, che riguardano il vincolo di indisponibilità sui beni di interesse culturale; dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 7, comma 5, a proposito dei vincoli sull'edilizia abitativa convenzionata; nonchè dalla L. Fall., art. 88, comma 2, a proposito della presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore, art. 166, comma 2 e art. 191, comma 2 della stessa legge.

In definitiva, in base al descritto quadro normativo, il terzo interessato deve non solo consultare i registri immobiliari al fine di verificare la situazione relativa ad un determinato bene immobile, ma anche verificare se il titolare è coniugato e, in caso positivo, controllare se a margine dell'atto di matrimonio sia stata annotata una convenzione derogatoria.

A conferma di quanto precede va segnalata la sentenza 6 aprile 1995 n. 111 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 162 c.c., u.c., artt. 2647 e 2915 c.c., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anzichè pure dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Ha osservato il giudice delle leggi che la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi meno accessibili e sia pur meno affidabili) costituisce un onere che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al principio di tutela in giudizio, ma anche rispetto all'art. 29 Cost., che semmai tutela gli aspetti etico-sociali della famiglia e non è quindi, utilmente invocabile come parametro del contrasto, ed all'art. 3 Cost., in quanto una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini ed effetti diversi) per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell'esigenza di contemperare gli interessi contrapposti della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell'ultimo di essi e dell'impedimento di un uso distorto dell'istituto a danno delle garanzie dei creditori.

Consegue da quanto precede che - al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti con il secondo motivo e conformemente a quanto affermato dalla corte di appello nella sentenza impugnata - l'annotazione di cui all'art. 162 c.c., comma 4 (norma speciale) è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (norma generale) ha funzione di mera pubblicità-notizia.

L'opponibilità ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (avente ad oggetto beni immobili) è quindi subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall'art. 2647 c.c..

Va infine rilevata l'insussistenza della asserita violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. denunciata dai coniugi F.- S. nell'ultima parte del motivo di ricorso in esame con riferimento al comportamento della BCI asseritamene contrario ai principi di correttezza e buona fede.

In via preliminare va segnalato che nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione della acquisita prova della conoscenza da parte dell'istituto bancario della costituzione del fondo patrimoniale sui beni ipotecati.

Peraltro, anche a voler dare per scontata la detta conoscenza da parte della BCI, il comportamento di quest'ultima non si porrebbe in contrasto con i menzionati principi di correttezza e buona fede rientrando nella sua libertà e discrezionalità la scelta dello strumento riconosciuto dall'ordinamento con il quale tutelare le garanzie del proprio credito.

Non va sottaciuto inoltre che alle regole di correttezza e buona fede devono ispirarsi entrambe le parti di un rapporto obbligatorio per cui se una di esse sia inadempiente e persista nel suo inadempimento, l'altra ben e legittimamente può avvalersi di tutti gli strumenti (nella specie l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore prevista dall'art. 2808 c.c. e segg.) previsti dall'ordinamento per porre rimedio all'inadempimento ed al conseguente pregiudizio subito dalla parte adempiente.

Dalle considerazione che precedono deriva logicamente l'infondatezza del terzo motivo di ricorso sopra riportato - relativo all'asserita violazione dell'art. 170 c.c. - posto che la censura ivi sviluppata presuppone l'opponibilità all'istituto bancario creditore del fondo patrimoniale costituito dai coniugi ricorrenti. Esclusa - per le ragioni sopra esposte - la detta opponibilità, è evidente che ben poteva il detto istituto aggredire i beni dei propri debitori non sottoposti ai vincoli di indisponibilità derivanti dalla disciplina dettata dall'istituto del fondo patrimoniale.

Del pari è infondato il quarto motivo di ricorso - concernente la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di Nocera Superiore - ed al riguardo è sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assumendo la veste di ufficiale di Governo, agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica). Pertanto nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione (nella specie mancata annotazione nei registri dello stato civile della costituzione di un fondo patrimoniale) la legittimazione passiva appartiene non al Comune, ma allo Stato (in tali sensi, tra le tante, sentenze 25/3/2009 n. 7210; 14/2/2000 n. 1599).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della natura controversa, della peculiarità, della complessità e della rilevanza delle questioni trattate tanto che il relativo esame è stato sottoposto al vaglio a queste Sezioni Unite - che inducono a compensare per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009.

LE SPESE CONDOMINIALI DELIBERATE DOPO LA COMPRAVENDITA NON SONO DOVUTE DALL'ALIENANTE ANCHE IN MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE.

Con la sentenza n. 23686 depositata il 9 novembre 2009, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condomino che ha alienato il suo immobile in condominio ed ha opposto un decreto ingiuntivo avente ad oggetto oneri condominiali relativi a spesa deliberata dall'assemblea dei condomini dopo il rogito notarile ma prima della trascrizione in conservatoria della vendita della sua casa. E ciò ha sentenziato la Suprema Corte, rigettando la linea difensiva del condominio basata oltrechè sul fatto della trascrizione successiva alla deliberazione anche sulla mancata comunicazione da parte del condomino dell'avvenuta vendita all'amministratore e sulla ignoranza di questi del nominativo dell'acquirente.

Infatti, “in tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.