IL CASO DI ALIUD PRO ALIO NELLA VENDITA FORZATA PUO' ESSERE FATTO VALERE SOLO CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Sabato 24 giugno 2017

Il caso di aliud pro alio nella vendita forzata può essere fatto valere solo con l'opposizione agli atti esecutivi


La Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Amendola - Est. De Stefano), con l'ordinanza n. 11729, pubblicata l'11 maggio 2017, orienta la giurisprudenza di legittimità verso un'interpretazione sempre più restrittiva della possibilità di far valere l'ipotesi, nella vendita forzata immobiliare, di aliud pro alio esclusivamente in seno al processo esecutivo relativo al decreto di trasferimento del bene immobile staggito nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., affermando il principio secondo cui "l'ipotesi del c.d. aliud pro alio ... va fatta valere nelle forme dell'art. 617 cod. proc. civ., sia pure decorrendo il relativo termine dalla conoscenza del vizio o della difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto; ma occorrendo allora, per l'opponente, allegare e provare gli elementi per fondare la tempestività della relativa opposizione agli atti esecutivi ed all'interno del processo esecutivo in cui il decreto di trasferimento è stato emesso". Pertanto, con tale arresto, la Suprema Corte delinea in maniera netta l'ambito esclusivo, con conseguente rigida e grave preclusione, entro il quale l'ipotesi di aliud pro alio nella vendita giudiziaria può essere denunciata: la pendenza del processo esecutivo del cui decreto di trasferimento si intende invocare l'annullamento.
   
Sebbene la motivazione sia stata redatta in forma semplificata, l'ordinanza non omette di richiamare le due pronunce della Corte fondanti tale tesi interpretativa ossia la sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014 e la sentenza n. 1669 del 29 gennaio 2016. Il principio così come precisato dall'ordinanza dello scorso maggio, dal quale decisamente si dissente nei termini che si diranno, è, in realtà, ancor più stringente (tanto, da escludere in nuce l'ammissibilità della domanda di annullamento del decreto di trasferimento in caso di aliud pro alio al di fuori del processo esecutivo) rispetto a quanto elaborato dalla stessa Suprema Corte nei richiamati precedenti arresti del 2016 e del 2014.

Il principio espresso costituisce un'evidente limitazione e detrimento delle ragioni di tutela dei diritti dell'aggiudicatario che, in maniera incolpevole, abbia avuto la conoscenza del vizio o della difformità concretizzanti la fattispecie dell'aliud pro alio in epoca successiva alla estinzione del processo esecutivo. Una siffatta preclusione come enunciata dalla pronuncia in esame, pur precisando che il termine di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione decorre dalla conoscenza del vizio o della difformità da parte dell'opponente ma pur sempre entro i confini del processo esecutivo, non considera l'eventualità che l'evidenza dell'aliud pro alio emerga in epoca successiva all'estinzione del processo esecutivo stesso (si pensi al caso, v. Tribunale di Napoli - V Sezione Civile Giudice Dott. Di Lonardo, sent. n. 9534 del 29.08.2016, di omessa indicazione negli atti della procedura dello stato di assoluta abusività ed insanabilità dell'immobile staggito emerso dopo l'estinzione del processo esecutivo solo a seguito del materiale abbattimento della costruzione).
Esaminando i precedenti citati della Suprema Corte apparirà chiara l'estremizzazione operata dall'ordinanza n. 11729/2017.


La sentenza n. 1669 del 29 gennaio 2016, invero, non esamina affatto l’ipotesi eccezionale della tutela delle ragioni dell’aggiudicatario nel caso di decreto di trasferimento di aliud pro alio il cui vizio inficiante sia stato scoperto in epoca successiva alla chiusura della procedura esecutiva. In concreto, si tratta dell’esame della tempestività della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. sulla eccezione, disattesa, di tardività sollevata dal Procuratore Generale. Essa, inoltre, ribadisce il principio secondo cui, nella vendita forzata quale vizio comportante la nullità del decreto di trasferimento, “l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento”.
La sentenza n. 7708 del 2 febbraio 2014, invece, premessa un'accurata analisi dell'istituto della vendita forzata e della sua differenza con la vendita negoziale, approfondendo le interpretazioni giurisprudenziali e le teorie dottrinarie sulla natura e sulla struttura dei due istituti, conclude per la natura sui generis della vendita forzata ed in sostanza per la contemperanza delle esigenze di garantire la stabilità degli effetti propri e tipici del processo esecutivo espropriativo. Da un lato, dunque, la stabilità degli effetti dell'estrazione dal patrimonio del debitore di uno dei suoi beni, al fine dell'acquisizione di un suo controvalore in denaro da destinare al soddisfacimento dei creditori che, dunque, va ricondotta alla tassatività dei rimedi avverso gli atti di quello ed alla preclusione che deve derivare dal mancato esperimento di essi. Dall'altro lato, l'ulteriore esigenza, non eludibile, di tutela dei diritti dell'aggiudicatario il quale abbia ignorato incolpevolmente la diversità del bene in concreto trasferitogli rispetto a quanto offerto in vendita con le garanzie del processo esecutivo gestito da un organo terzo e imparziale come il g.e., al rischio di vedersi irrimediabilmente trasferito un bene non voluto e per di più per un prezzo completamente diverso da quello che egli si era legittimamente prefigurato come conveniente in relazione alla descrizione datane, che comporterebbe una locupletazione ingiusta della procedura e quindi di creditori e debitore - in danno di un estraneo ed avrebbe, oltretutto, un sicuro effetto deterrente o dissuasivo per il rischio conseguente.
La sentenza n. 7708 del 2014, più coerentemente, afferma, quindi, il principio di diritto secondo cui: "l'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio (che si configura ove la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto) con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quest'ultima deve essere esperita comunque - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.
Tale ultima cautela introduce una sorta di flessibilità del termine, la quale integra un idoneo adeguamento della tutela dell'aggiudicatario effettivamente incolpevole, in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie di manifestazione o di percepibilità della radicale diversità tra le caratteristiche del bene."
Al contempo, contempla espressamente ed ammette l’ipotesi straordinaria in cui per l’aggiudicatario “Soltanto nel caso eccezionale – e per la verità, anche solo in astratto di difficile configurabilità (quanto all’aliud pro alio, attesa la sua definizione come evidente difformità del bene rispetto a quello descritto) – in cui egli non abbia incolpevolmente avuto la possibilità di azionare tempestivamente i rimedi endoprocessuali previsti potrà ammettersi: se il processo esecutivo ancora pende e purchè ne ricorrano tutti i presupposti, una rimessione in termini per proporre il rimedio tipico; se il processo esecutivo più non pende, un’azione autonoma”.
Appare certamente questa, in presenza di un vuoto normativo che disciplini compiutamente i modi e i termini di esercizio delle ragioni dell'aggiudicatario incolpevole nella sola ipotesi ammessa di aliud pro alio, la soluzione interpretativa più equa e di giustizia che rende ossequio ai principi di diritto sostanziali di tutela dell'affidamento del terzo e delle ragioni di questi di non risultare vittima sacrificale della rigidità (pur giusta) conseguente alla particolare natura della vendita forzata ed alle stringenti regole del processo esecutivo.

Ordinanza della Corte di Cassazione 11 maggio 2017 n. 11729  

Sentenza della Corte di Cassazione 29 gennaio 2016 n. 1669  

Sentenza della Corte di Cassazione 2 aprile 2017 n. 7708