LE SPESE CONDOMINIALI DELIBERATE DOPO LA COMPRAVENDITA NON SONO DOVUTE DALL'ALIENANTE ANCHE IN MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE.

Con la sentenza n. 23686 depositata il 9 novembre 2009, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condomino che ha alienato il suo immobile in condominio ed ha opposto un decreto ingiuntivo avente ad oggetto oneri condominiali relativi a spesa deliberata dall'assemblea dei condomini dopo il rogito notarile ma prima della trascrizione in conservatoria della vendita della sua casa. E ciò ha sentenziato la Suprema Corte, rigettando la linea difensiva del condominio basata oltrechè sul fatto della trascrizione successiva alla deliberazione anche sulla mancata comunicazione da parte del condomino dell'avvenuta vendita all'amministratore e sulla ignoranza di questi del nominativo dell'acquirente.

Infatti, “in tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.