RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE DELL'ORDINANZA-FILTRO IN APPELLO. CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE E RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE.

Mercoledì 21 gennaio 2015

Ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza-filtro in appello. Contrasto giurisprudenziale e rimessione alle Sezioni Unite.


La seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Oddo - Est. Giusti) ha depositato, il 12 gennaio 2015, l'ordinanza interlocutoria n. 223, in tema di impugnabilità o meno con ricorso per cassazione, ordinario o straordinario ex art. 111 Cost., dell'ordinanza filtro di inammissibilità del gravame resa ex art. 348 bis c.p.c., rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Chiamata a decidere su due ricorsi proposti e riuniti, l'uno straordinario ex art. 111 Cost. avverso la ordinanza di inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza ("appello non dotato di ragionevole probabilità di accoglimento", art. 348 bis c.p.c.), l'altro ordinario ex art. 348 ter, III comma, c.p.c., avverso la decisione di primo grado, la Corte ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente rilevato il contrasto di giurisprudenza della medesima sesta sezione della Corte espresso con le decisioni n. 7273 del 27.03.2014 e n. 8940 del 17.04.2014.

Secondo un orientamento (Cass. n. 7273/2014) l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacchè il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado; viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., deve essere pronunciata con sentenza.

Secondo altro orientamento (Cass. n. 8940/2014) il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell'art. 348 ter, terzo comma, c.p.c. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonchè al rispetto delle regole processuali fissate dall'art. 348 ter c.p.c..

Vai all'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione 12 gennaio 2015 n. 223