Nelle cause relative alla revisione delle tabelle millesimali sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condomini. La sentenza, quindi, che sia stata emanata in comprovata pretermissione di litisconsorti necessari deve essere annullata ed il giudice dell'impugnazione è tenuto a disporre la regressione del giudizio ai sensi dell'art. 354 C.p.c.
Corte d'Appello di Napoli, sez. II, sentenza del 19 gennaio 2009, n. 100, Presidente Dr. D. Balletta