L'IMPOSSIDENZA ASSOLUTA ESCLUDE PER IL CLANDESTINO IL REATO DELL'INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI ESPULSIONE

Qualora risulti provato in dibattimento che la condotta di allontanamento dal territorio nazionale richiesta al cittadino straniero sorpreso in clandestinità sia inesigibile per mancanza dei mezzi economici adeguati (che può integrare il c.d. giustificato motivo), il soggetto va assolto dal relativo reato perché il fatto non sussiste. L'impossidenza assoluta richiesta nella specie, peraltro, deve essere dedotta in riferimento alle circostanze concrete nelle quali il soggetto è stato tratto in arresto. Così, a parte l'oggettiva lontananza dal paese d'origine il cui raggiungimento di per sé già presuppone un dispendio elevato , risultano essere indici di assoluta impossidenza il rinvenimento del soggetto per strada, non occupato in attività lecite quanto illecite, l'assenza di fissa dimora, la conduzione di una vita ai margini, sostanzialmente in strada, lo svolgimento pregresso di scarni lavori in nero e sottopagati, l'abbigliamento logoro e l'assenza di accessori che denotino almeno uno stile di vita decoroso.

Tribunale di Trento, Sen. n. 63 del 11 febbraio 2010, Presidente Borrelli