SEZIONI UNITE: LA RICHIESTA DI MISURE ALTERNATIVE DELLA PENA DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL DOMICILIO DEL CONDANNATO.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.18775 dirimono un contrasto giurisprudenziale in tema di domicilio del condannato ai fini della domanda per la concessione delle misure alternative. Il Supremo Collegio ha statuito che "la richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell'articolo 656, VI comma c.p.p., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall'articolo 677, II comma bis c.p.p. che tale obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste; che l'obbligo in questione sussiste pur quando l'istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante".

Art. 656 c.p.p.
 
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 17 dicembre-19 maggio 2010 n. 18775 - Presidente Fazzioli