Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, in sede dibattimentale il pubblico ministero può procedere alla contestazione in danno dell'imputato ove, dall'andamento dell'istruttoria, emergano circostanze tali da integrare altre fattispecie di reato, anche più gravi rispetto a quelle per le quali si procede. In tal caso, ove a seguito delle nuove contestazioni venga meno la competenza per materia del giudice di pace, questi sarà tenuto all'accoglimento dell'eccezione della pubblica accusa di trasferimento dell'azione penale dinanzi ad altro organo giudicante munito della dovuta competenza. Si tratta, in particolare, del caso di nuove contestazioni sul reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. cagionate in danno del coniuge nell'ambito di un rapporto di coniugio violento e già costituente oggetto di valutazione da parte del tribunale.
Giudice di pace di Aosta, Sen. n. 8 del 07 gennaio 2010, Presidente Marocco