Lunedì 24 novembre 2014
Per le domande giudiziali inerenti beni del singolo condominio insistente in un supercondominio la legittimazione spetta solo al condominio del fabbricato interessato.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Dal Tribunale di Napoli, sezione stralcio distaccata di Marano di Napoli, una pronuncia, in tema di legittimazione processuale del supercondominio in ipotesi di domanda giudiziale inerente beni in proprietà comune di un singolo edificio costituente il supercondominio, in senso difforme a numerose decisioni del giudice di legittimità.
Il giudice di merito, nella pronuncia in esame, ha precisato che si intende per supercondominio la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati ed al quale si applicano le regole del condominio.
In altri termini, chiarisce il giudice Giordano, il supercondominio è un ente distinto e autonomo rispetto ai singoli condominii, ancorché da essi composto, che viene in essere ipso iure et facto al fine di gestire rapporti di accessorietà a tutti gli edifici condominiali e di proprietà, pro indiviso, di tutti i membri di ciascun condominio. Per cui la figura del supercondominio risulta compatibile con la esistenza di condominii autonomi, afferenti ai singoli edifici. Ciò non significa che il supercondominio debba riguardarsi come una sorta di struttura rigida, sovrastante i singoli condomini. Significa, semplicemente, che le parti necessarie per l'esistenza o destinate al servizio o all'uso di più edifici, appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati e vengono regolate, se il titolo non dispone diversamente.
Da ciò consegue che la legittimazione tanto attiva quanto passiva dell'amministratore del supercondominio sussiste solo con riferimento alle parti comuni di esso ovvero a quelle cose, impianti e servizi in rapporto di accessorietà con i fabbricati di esso facenti parte, rimanendo in capo agli amministratori dei singoli fabbricati, quella residuale con riferimento all'edificio cui sono preposti, e tanto, pur in ipotesi di coincidenza della funzione di amministratore del supercondominio e di quella del singolo fabbricato nella stessa persona.
Nella fattispecie, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda giudiziale di risarcimento dei danni a un immobile in proprietà esclusiva, derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche causati dalle pareti esterne del singolo fabbricato, proposta da un condomino nei confronti dell'amministratore del supercondominio in cui insiste il fabbricato da cui sono provenute le infiltrazioni.
Vai alla sentenza del Tribunale di Napoli 30.06.2014, Giudice Giordano
Il giudice di merito, nella pronuncia in esame, ha precisato che si intende per supercondominio la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati ed al quale si applicano le regole del condominio.
In altri termini, chiarisce il giudice Giordano, il supercondominio è un ente distinto e autonomo rispetto ai singoli condominii, ancorché da essi composto, che viene in essere ipso iure et facto al fine di gestire rapporti di accessorietà a tutti gli edifici condominiali e di proprietà, pro indiviso, di tutti i membri di ciascun condominio. Per cui la figura del supercondominio risulta compatibile con la esistenza di condominii autonomi, afferenti ai singoli edifici. Ciò non significa che il supercondominio debba riguardarsi come una sorta di struttura rigida, sovrastante i singoli condomini. Significa, semplicemente, che le parti necessarie per l'esistenza o destinate al servizio o all'uso di più edifici, appartengono ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati e vengono regolate, se il titolo non dispone diversamente.
Da ciò consegue che la legittimazione tanto attiva quanto passiva dell'amministratore del supercondominio sussiste solo con riferimento alle parti comuni di esso ovvero a quelle cose, impianti e servizi in rapporto di accessorietà con i fabbricati di esso facenti parte, rimanendo in capo agli amministratori dei singoli fabbricati, quella residuale con riferimento all'edificio cui sono preposti, e tanto, pur in ipotesi di coincidenza della funzione di amministratore del supercondominio e di quella del singolo fabbricato nella stessa persona.
Nella fattispecie, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda giudiziale di risarcimento dei danni a un immobile in proprietà esclusiva, derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche causati dalle pareti esterne del singolo fabbricato, proposta da un condomino nei confronti dell'amministratore del supercondominio in cui insiste il fabbricato da cui sono provenute le infiltrazioni.
Vai alla sentenza del Tribunale di Napoli 30.06.2014, Giudice Giordano