Con la sentenza 19547 pubblicata il 15 settembre 2010, le Sezionin Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la decisione del Consiglio Nazinale Forense della cancellazione di un avvocato dall'albo del consiglio dell'Ordine di Siena, per il venir meno dei requisiti che consentivano alla professionista il diritto all'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici essendo la stessa addetta all'ufficio legale di un istituto di credito di diritto pubblico. La cancellazione è stata disposta dal Consiglio dell'Ordine a seguito dell'affidamento all'avvocato da parte dell'istituto di credito di mansioni di natura tipicamente gestionali quali l'attività di coordinamento degli uffici e la cura dell'esecuzione delle attività tecnico-legali della propria area lavorativa ricevendo dal direttore generale un'ampia delega con abilitazione alla firma di atti, valori, carte e corrispondenza per l'area territoritoriale affidatale. La Suprema Corte, su ricorso della donna fondato sul rilievo della conservazione dell'autonomia soggettiva e oggettiva proprie della professione, ha confermato il provvedimento della cancelazione statuendo il principio secondo cui "l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso.Questa esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa".
Corte di Cassazione - Sezionin Unite civili - sentenza 15 settembre 2010 n. 19547 - Presidente Carbone