IL DATORE PUO' MODIFICARE LA CONTESTAZIONE AL LAVORATORE LICENZIATO SE I DIVERSI FATTI NON MUTANO L'ILLECITO DISCIPLINARE.

Possibile modificare nel corso del giudizio la contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento purché i nuovi fatti addebitati al dipendente non configurino una fattispecie di illecito diversa e più grave di quella iniziale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14212 depositata in cancelleria il 14 giugno 2010 secondo la quale i principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento svolgono una funzione di salvaguardia del lavoratore. Tuttavia non si possono escludere, in linea di principio, modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie. Infatti quando le modifiche non configurano elementi integrativi di una diversa ipotesi di illecito non risulta preclusa la difesa del lavoratore e, quindi, la modifica dell'addebito si deve considerare legittima.



Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 14 giugno 2010 n. 14212 - Presidente Roselli