La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47028 depositata in cancelleria il 10 dicembre 2009, ha stabilito che risponde di esercizio abusivo della professione medica il massoterapeuta che fa dei massaggi "per lenire e curare" le artrosi cervicali, i dolori, i crampi e le distorsioni.
La Suprema Corte ha sancito, inoltre, che non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato la circostanza che il massoterapeuta non conoscesse i limiti della sua professione, poichè “con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell’art. 348 c.p., l’ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, insecusabile per colui il quale ha un onere specifico di informazione a riguardo”.
La Suprema Corte ha sancito, inoltre, che non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato la circostanza che il massoterapeuta non conoscesse i limiti della sua professione, poichè “con riguardo alla natura di norma penale in bianco dell’art. 348 c.p., l’ignoranza dei limiti di attività autorizzati dalla legge, in relazione al titolo professionale conseguito, corrisponde ad ignoranza della legge penale, insecusabile per colui il quale ha un onere specifico di informazione a riguardo”.