PER CONTESTARE L'ERRORE DEL VIGILE NELLA TRASCRIZIONE DEL NUMERO DI TARGA NON E' NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO

Con la sentenza n. 27676 depositata il 9 dicembre 2009, la Corte di Cassazione ha statuito che l’automobilista che chiede l’annullamento di una multa perché il vigile ha sbagliato a segnare il numero di targa non deve presentare querela di falso contro il verbale. Bastano delle testimonianze sulla sua presenza in altro luogo rispetto a quello dove l’infrazione stradale sarebbe stata commessa.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un avvocato che era stato multato senza contestazione immediata riformando totalmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace che di fronte alla contestazione dell'errore dell'accertatore all'atto della trascrizione del numero di targa del veicolo aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso.

La Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non é necessario proporre querela di falso, ma é sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito”.

Nella specie, il legale aveva fornito prova testimoniale sulla sua presenza, nel giorno ed all'ora della contestata infrazione, nel proprio studio professionale.