GUIDARE CON L'AUTO SOTTOPOSTA A FERMO AMMINISTRATIVO NON E' REATO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44498 depositata in cancelleria il 19 novembre 2009, ha statuito che la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo non integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p. di "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa", respingendo il ricorso della Procura di Napoli avverso una sentenza di assoluzione con formula piena per insussistenza del fatto.



La Suprema Corte ha chiarito che l’articolo 334 del codice penale non può ritenersi violato quando “la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo” aggiungendo che alla esclusione della configurabilità della ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p. si deve pervenire “considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem”.