PER LE OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI I SINGOLI PROPRIETARI RISPONDONO SOLO "PRO QUOTA"

SENTENZA N. 9148 DELL'8 APRILE 2008
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione mutano l'orientamento in tema di solidarietà passiva dei singoli condomini aderendo alla tesi sin'ora minoritaria.
In tema di condominio negli edifici, poichè le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio e nei confronti dei terzi, seppur aventi fonte unitaria, sono divisibili, e poichè manca un'espressa previsione normativa che stabilisca il regime della solidarietà, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, con la conseguenza che ciascun condomino risponde, nei confronti del creditore, in proporzione alla rispettiva quota. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che tale quota è quella che risulta dalle tabelle millesimali relative alla proprietà e all'uso delle parti comuni).