Mercoledì 19 luglio 2017
Mutui usurari: restituzione degli interessi pagati e conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito. Anche la giurisprudenza di merito conferma l'indirizzo della computabilità dell'interesse di mora nel conteggio del tasso effettivo globale.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Con la sentenza n. 1088, depositata il 13 luglio 2017, la Seconda sezione civile del Tribunale di Como (Est. Pres. Dott.ssa Paola Parlati), ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia ex art. 2 della legge n. 108/1996, nel riconoscere che gli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo sono destinati a sostituirsi a quelli corrispettivi e non a cumularsi con questi che, comunque, costituiscono parametro matematico per il calcolo dell'altra tipologia, statuisce che "posto che, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di interessi usurari, è necessario individuare il "tasso effettivo globale" (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, e ciò sulla scorta dell'univoca previsione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell'eventuale inadempimento da parte del mutuatario, anch'essi connessi all'erogazione del credito" facendo con ciò conseguire, con ragionamento certo immune da vizi logici, la piena inclusione della computabilità dell'interesse di mora nel conteggio del TAEG al fine della valutazione della natura usuraria del tasso praticato.
Il Presidente Parlati, precisa, quindi, che il superamento del tasso soglia consegue al rilievo dell'applicabilità, anche rispetto agli interessi moratori, del tasso di riferimento fissato dai decreti ministeriali di riferimento, di per sè costituente, pur nella differente tipologia e funzione di tali interessi rispetto alla mera remunerazione del denaro mutuato, tipica degli interessi corrispettivi, il limite massimo e perentorio entro il quale vanno ricompresi tutti i costi globali del credito ed oltre il quale si configura de plano l'usura.
Accertata la natura usuraria del tasso di mora concordato, conseguente al superamento del tasso soglia, devono concretarsi le conseguenze della statuizione di nullità, ex art. 1815, comma II, c.c., della pattuizione degli interessi (con gli effetti dell'obbligo della restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di clausola nulla) e della esclusione di ogni futura debenza, da parte del mutuatario, a titolo di interessi, dovendo l'obbligazione restitutoria rimanere circoscritta al solo capitale.
Chiarisce, infine, il Giudice comasco che, al fine di preclusione della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa della norma, non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, l'applicazione degli interessi moratori, "dovendo l'usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato".
Vai alla sentenza del Tribunale di Como, II Sezione Civile, 13 luglio 2017 n. 1088
Il Presidente Parlati, precisa, quindi, che il superamento del tasso soglia consegue al rilievo dell'applicabilità, anche rispetto agli interessi moratori, del tasso di riferimento fissato dai decreti ministeriali di riferimento, di per sè costituente, pur nella differente tipologia e funzione di tali interessi rispetto alla mera remunerazione del denaro mutuato, tipica degli interessi corrispettivi, il limite massimo e perentorio entro il quale vanno ricompresi tutti i costi globali del credito ed oltre il quale si configura de plano l'usura.
Accertata la natura usuraria del tasso di mora concordato, conseguente al superamento del tasso soglia, devono concretarsi le conseguenze della statuizione di nullità, ex art. 1815, comma II, c.c., della pattuizione degli interessi (con gli effetti dell'obbligo della restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di clausola nulla) e della esclusione di ogni futura debenza, da parte del mutuatario, a titolo di interessi, dovendo l'obbligazione restitutoria rimanere circoscritta al solo capitale.
Chiarisce, infine, il Giudice comasco che, al fine di preclusione della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa della norma, non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, l'applicazione degli interessi moratori, "dovendo l'usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato".
Vai alla sentenza del Tribunale di Como, II Sezione Civile, 13 luglio 2017 n. 1088