NON C'E' NULLITA' DELLA CITAZIONE SE IL CONVENUTO SVOLGE ANCHE ALTRE DIFESE IN RITO O NEL MERITO.

Venerdì 5 dicembre 2014

Non c'è nullità della citazione se il convenuto svolge anche altre difese in rito o nel merito.


La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 21910 depositata il 16 ottobre 2014, ha stabilito, in senso difforme all'unico precedente in senso contrario (Cass. n. 12129/2004), che la nullità della citazione per l'inosservanza del termine a comparire ovvero per la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., importante l'obbligo per il giudice di fissazione di una nuova udienza di comparizione, sussiste soltanto se il convenuto, che abbia eccepito tale nullità, limita la sua attività difensiva alla sola formulazione dell'eccezione di nullità e non anche nell'ipotesi in cui svolga altre difese in rito o nel merito.  

Il Giudice di legittimità ha, dunque, statuito il principio di diritto secondo cui "il terzo comma dell'articolo 164 c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, ed impone al giudice di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, suppone una costituzione del convenuto limitata alla sola deduzione della nullità e non una costituzione che abbia luogo con la formulazione dell'eccezione, accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza, e, nel contempo, con lo svolgimento delle difese, dovendosi, invece, in tal caso, ritenere verificata la sanatoria della nullità della citazione".

La norma del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., spiega la III Sezione civile della Corte Suprema, quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullità della citazione relative alla vocatio in ius quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c. esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione del convenuto, qualora egli, costituendosi eccepisca tale nullità, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell'eccezione di nullità. Ciò, è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere a tale fissazione è ricollegato non ad un'istanza del convenuto, ma direttamente all'atteggiamento dello stesso di proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza, ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.
Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata ma sarebbe priva di scopo.

Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2014 n. 21910