Pubblicata il 10 novembre 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 - Suppl. Ordinario n. 84, ed entrata in vigore ieri 11 novembre, la legge n. 162 di conversione con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Una mini-rivoluzione dalle grandi potenzialità. Esaminato il provvedimento, il giudizio dell'osservatore non può che essere positivo. Alcune disposizioni sembrano possedere l'attitudine a scardinare certe modalità di gestione del processo civile volte a scoraggiarne il ricorso e, comunque, ad allontanare quanto più possibile nel tempo il momento della effettività della resa giustizia.
Altre paiono tendenti all'adeguato riconoscimento delle funzioni dell'avvocato finalmente guardato come possibile diretto e concreto ricercatore di soluzioni condivisibili alle crisi coniugali e familiari.
Altre ancore volte a sterilizzare alcune prassi ingiustificate di fatto causative di danni evidenti ed emergenti come l'eliminazione della (abusata) discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese oppure la previsione della maturazione degli interessi su somme a qualsiasi titolo dovute durante la pendenza del giudizio non più nella misura del saggio legale ma in quella stabilita per gli interessi moratori.
Agli avvocati la capacità di cogliere le opportunità concrete dell'ennesimo intervento legislativo di 'misure urgenti per il processo civile' stavolta effettivamente dotate di potenzialità incisive.
Da oggi, un esame diretto di tutte le disposizioni codicistiche e, comunque, normative per la gran parte effettivamente in vigore dal prossimo 11 dicembre.
Una mini-rivoluzione dalle grandi potenzialità. Esaminato il provvedimento, il giudizio dell'osservatore non può che essere positivo. Alcune disposizioni sembrano possedere l'attitudine a scardinare certe modalità di gestione del processo civile volte a scoraggiarne il ricorso e, comunque, ad allontanare quanto più possibile nel tempo il momento della effettività della resa giustizia.
Altre paiono tendenti all'adeguato riconoscimento delle funzioni dell'avvocato finalmente guardato come possibile diretto e concreto ricercatore di soluzioni condivisibili alle crisi coniugali e familiari.
Altre ancore volte a sterilizzare alcune prassi ingiustificate di fatto causative di danni evidenti ed emergenti come l'eliminazione della (abusata) discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese oppure la previsione della maturazione degli interessi su somme a qualsiasi titolo dovute durante la pendenza del giudizio non più nella misura del saggio legale ma in quella stabilita per gli interessi moratori.
Agli avvocati la capacità di cogliere le opportunità concrete dell'ennesimo intervento legislativo di 'misure urgenti per il processo civile' stavolta effettivamente dotate di potenzialità incisive.
Da oggi, un esame diretto di tutte le disposizioni codicistiche e, comunque, normative per la gran parte effettivamente in vigore dal prossimo 11 dicembre.