Mercoledì 12 novembre 2014
Definitivamente in vigore ed applicabile ai procedimenti esecutivi iniziati dal prosimo 11 dicembre 2014, la modifica dell'art. 26 del codice di procedura civile e l'introduzione del nuovo articolo 26 bis per l'espropriazione forzata dei crediti.
Con la legge di conversione con modificazioni n. 162 del 10 novembre 2014 del decreto Orlando, il legislatore ha stabilito che il foro per l'espropriazione forzata dei crediti, ad eccezione di quelli vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 413, quinto comma (le Amministrazioni dello Stato), che resta quello del giudice del luogo dove il terzo ha la sede, dall'11 dicembre 2014 (per i procedimenti esecutivi iniziati da tale data) coinciderà con quello del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Con la legge di conversione con modificazioni n. 162 del 10 novembre 2014 del decreto Orlando, il legislatore ha stabilito che il foro per l'espropriazione forzata dei crediti, ad eccezione di quelli vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 413, quinto comma (le Amministrazioni dello Stato), che resta quello del giudice del luogo dove il terzo ha la sede, dall'11 dicembre 2014 (per i procedimenti esecutivi iniziati da tale data) coinciderà con quello del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Parimenti, per l'espropriazione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.