Lo schema del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, non ancora pubblicato nella G.U., prevede l'introduzione di due nuovi articoli al codice di procedura civile: l'art. 183 bis e l'articolo 257 ter.
Il primo è intitolato "Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione"; il secondo "Dichiarazioni scritte".
La disposizione di cui al nuovo art. 183 bis, che troverà applicazione per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, introduce il potere del giudice, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, di disporre con ordinanza non impugnabile, nella prima udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, che si proceda secondo il rito del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 ter, invitando le parti ad indicare a pena di decadenza nella stessa udienza i mezzi di prova di cui esse intendono valersi e la relativa prova contraria. Il giudice se richiesto "può" fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali ed un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per le indicazioni di prova contraria.
Il decreto, come anticipato, introdurrà anche il nuovo articolo 257 ter intitolato "Dichiarazioni scritte".
La nuova disposizione, che evidentemente tenta di rimediare al flop della farraginosa 'Testimonianza scritta' di cui all'art. 257 bis sottoposta, comunque, all'accordo delle parti, prevede la possibilità per la parte di produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'art. 252, ne attesta l'autenticità. Il difensore deve previamente avvertire il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre d'ufficio che sia chiamato come testimone.
La norma, di rilevante portata, troverà applicazione per i tutti i procedimenti anche già in corso non essendo stata prevista, a differenza della gran parte degli altri interventi, la decorrenza differita ai soli procedimenti di nuova introduzione.