VALIDO IL GRAVAME PROPOSTO DALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Con la sentenza n. 18331 depositata il 6 agosto 2010, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto insorto negli ultimi anni nella giurisprudenza delle Sezioni semplici in materia condominiale statuendo che, riservato in esclusiva alla volontà assembleare il potere di decidere in ordine alla resistenza giudiziale ovvero all'impugnativa di un provvedimento giudiziale, in virtù del principio secondo cui la rapresentanza legale del condominio spetta all'amministratore, "l'amministratore di condominio, in base al disposto di cui all'art. 1131, secondo e terzo comma codice civile, può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dell'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione".

Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili - sentenza 6 agosto 2010, n. 18331 - Presidente Carbone