NULLA LA NOTIFICA AL PORTIERE SE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON DA' ATTO DELLE VANE RICERCHE DEL DESTINARIO E DELLE ALTRE PERSONE DI CUI ALL'ART. 139.

Con sentenza n. 19417 pubblicata l'11 settembre 2010, la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita". La Corte ha, dunque, stabilito che è "nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma”.



Corte di Cassazione - II Sezione civile - sentenza 11 settembre 2010 n. 19417 - Presidente Settimj