LE ORE DI INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO DEVONO ESSERE RICONOSCIUTE IN BASE ALLA PATOLOGIA DELL'ALUNNO DISABILE E NON RIFERITE ALLE DISPONIBILITA' ORGANIZZATIVE O FINANZIARE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.

Con la sentenza n. 17532 depositata il 24 settembre 2010, la IV Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha stabilito, con riferimento al diritto dell'alunno disabile all'insegnamento di sostegno, che il numero di ore che deve riconoscersi all'alunno non può in alcun modo essere parametrato alle risorse disponibili ma solo ed esclusivamente alla gravità della patologia cui risulta affetto il disabile ed, inoltre, che, in caso di mancata previsione del sostegno o di riconoscimento di un numero di ore inferiore a quello commisurabile alla patologia, il disabile non ha diritto al risarcimento dei danni esistenziali per la mancata concessione in assenza di una prova del danno effettivamente patito. I Giudici amministrativi campani, infatti, hanno ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di lesione di valori della persona il danno non è in re ipsa, in quanto viceversa risulterebbe "snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972). Nella specie, il TAR Campania ha annullato il provvedimento del dirigente scolastico di riconoscimento dell'insegnamento di sostegno per un numero di 11 ore settimanali affermando il diritto del minore disabile al sostegno commisurato all'effettiva sua grave patologia (30 ore).

TAR Campania - IV Sezione - sentenza 24 settembre 2010 n. 17532 - Presidente Nappi