LA STIPULA DI UN MUTUO DA PARTE DEL GENITORE CHE OMETTE IL MANTENIMENTO PER IL BASSO REDDITO FA PRESUMERE L'ESISTENZA DI REDDITI NON DICHIARATI.

Con la sentenza n. 34336 depositata il 23 settembre 2010, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, per l'omesso mantenimento del coniuge e dei figli, essendo stato accertato nella fase di merito che, nonostante un reddito molto basso e tale da giustificare l'esimente del reato, l'uomo aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile; circostanza ritenuta, dai giudici di merito, prima, e dalla Corte di Casssazione, poi, comprovante una diversa superiore capacità reddituale e, comunque, l'esistenza di fonti di autofinanziamento non dichiarate.

Corte di Cassazione - VI Sezione penale - sentenza 23 settembre 2010 n. 34336 - Presidente Agrò

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