Ribandendo il principio ormai consolidato (S.U. 26972/2008) secondo cui il danno non patrimoniale da lesione alla salute ricomprende tutti i pregiudizi concretamente patiti dal dannegiato, senza che si dia luogo alla duplicazione del risarcimento attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, sicchè il danno morale, quello esistenziale, biologico e quello alla vita di relazione costituiscono un'unica voce di danno non patrominiale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19517 pubblicata il 14 settembre 2010, nel confermare il risarcimento del maggior danno patito dalla moglie del lavoratore che ha subito infortunio per la compromissione della vita sessuale della coppia, ha rigettato la richiesta della donna alla specifica liquidazione in proprio favore del danno morale distintamente da quello esistenziale.
Corte di Cassazione - III Sezione civile - sentenza 14 settembre 2010 n. 19517 - Presidente Varrone