SEZIONI UNITE: NON DEVE ESSERE RICONOSCIUTA L'IDONEITA' ALL'ADOZIONE DELLA COPPIA CHE DICHIARA L'INDISPONIBILITA' AD ACCOGLIERE BAMBINI DI PELLE SCURA.

Sentenza n. 13332 depositata il 1 giugno 2010.
Con il procedimento di cui all'art. 363, I comma, c.p.c. volto all'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, per la prima volta, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione  hanno enunciato il principio secondo cui "il decreto di idoenità all'adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneità degli stessi all'adozione internazionale". Il procedimento trae origine dal ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, finalizzato alla mera enunciazione del principio di diritto di cui sopra nell'interesse della legge, avverso l'affermazione della idoneità (che, comunque, è restata valida per gli interessati) contenuta nel decreto reso dal Tribunale per i minorenni di Catania di una coppia di richiedenti che hanno dichiarato, nella propria istanza, di non essere disponibili ad accogliere "bambini di pelle scura o diversa da quella tipica dell'etnia europea", decreto che tiene conto di tale dichiarazione e che riconosce "l'idoneità della coppia all'adozione sino a due minori di nazionalità straniera che presentino le caratteristiche risultanti dalla motivazione".
Deve essere rilevato che il ricorso al procedimento straordinario di cui all'art. 363, I comma, c.p.c. si è reso necessario di fronte alla circostanza che quel decreto del Tribunale per i minorenni di Catania contenente siffatte affermazioni ha ottenuto il visto del competente pubblico ministero e non è stato oggetto di reclamo. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tuttavia, non potrà avere effetto per la coppia catanese che resta idonea all'adozione internazionale.

Art. 30 della legge n. 184/1983.

Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 1 giugno 2010 n. 13332 - Presidente Carbone