L'IMPRUDENZA DEL PEDONE DIMINUISCE LA RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE ANCHE IN CASO DI MORTE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24689, depositata in cancelleria il 24 novembre 2009, ha stabilito che ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, nella ricostruzione della dinamica del fatto, devono essere ponderate tutte le cause imputabili non soltanto alle condotte inesperte o negligenti del conducente ma anche a quelle imprudenti del pedone.


La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso dell'assicuratore di un automobilista che aveva investito e ucciso un ragazzo il quale, nottetempo, aveva attraversato una strada a scorrimento veloce (quattro corsie) scavalcando il guard rail, precisando che, con tale condotta, il pedone "concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare di ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli art. 2054 e 1227 del codice civile, in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell' investimento)”.