La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24658, depositata in cancelleria il 23 novembre 2009, ribadisce i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite in virtù dei quali è stato posto un basilare discrimen tra nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.
Con la sentenza dello scorso 23 novembre, la Corte ha rigettato il ricorso di un condomino che si era opposto al decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali dovute per spese straordinarie adottate dal condominio con una delibera approvata con maggioranza insufficiente ma non impugnata nei termini.
La Suprema Corte ha ribadito che “debbono infatti qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere con oggetto che incide sui diritti inviolabili sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”.