Titolo I - Rapporti civili - Articoli 13 - 28

Art. 13.
La liberta' personale e' inviolabile.

Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.
Il domicilio e' inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.
Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita', che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica.

Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne' di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.
Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.
Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.
L'estradizione del cittadino puo' essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici. (1)

(1) A norma dell'articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1 "l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio". Cfr.art. 10.

Art. 27.
La responsabilita' penale e' personale.

L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non e' ammessa la pena di morte. [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1) (2)

(1) Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - "Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte" (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonche' legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
(2) Parole soppresse dalla Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

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