ANCHE LA MANCANZA DEL QUORUM PRESCRITTO DALLA LEGGE E' MOTIVO DI SOLA ANNULLABILITA' DELLE DELIBERE CONDOMINIALI

SENTENZA N. 4806 DEL 7 MARZO 2005
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito un principio di diritto di enorme portata in tema di nullità (vizi non sanabili) e annullabità (vizi sanabili con il decorso del termine per l'impugnativa) delle delibere condominiali.
Devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito (in quanto contrarie all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), quelle con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.