Mercoledì 22 aprile 2015
L'irreparabilità del pregiudizio nella cautela d'urgenza.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Il Tribunale di Oristano, Giudice Dott. Angioi, con l'ordinanza 3 aprile 2015, ha dichiarato la infondatezza del ricorso per la concessione della cautela d'urgenza (nella specie il riallaccio della fornitura idrica sospesa per morosità dall'ente erogatore) delineando il concetto della irreparabilità del pregiudizio temuto nelle more dell'ottenimento della tutela in via ordinaria al fine della concessione di un provvedimento d'urgenza idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
In particolare, il tribunale oristanese ha precisato che "secondo l’interpretazione più ragionevole e sistematicamente conforme ai principi generali della tutela giurisdizionale dei diritti, la nozione di irreparabilità del pregiudizio, se per un verso non può intendersi in senso tanto ristretto da rendere impossibile il ricorso alla tutela cautelare, essendo sempre concepibile, in astratto, una qualche forma di riparazione posteriore alla lesione, per altro verso nemmeno può estendersi in modo tale da ammettere la concessione dei provvedimenti cautelari in ogni caso, senza distinzione. Il pregiudizio temuto, dunque, può dirsi irreparabile, come tale in grado di giustificare la cautela, in presenza, se non di una vera e propria impossibilità di reintegrazione, a posteriori, nella posizione soggettiva violata, almeno di un’estrema difficoltà di accertamento del danno nel suo preciso ammontare. Di conseguenza, un minacciato pregiudizio di carattere patrimoniale non è da considerare irreparabile ogni qual volta sia pur possibile ottenere, nel futuro giudizio di merito, un risarcimento per equivalente, laddove è concedibile la tutela d’urgenza nei soli casi in cui il danno economico si accompagni inscindibilmente alla lesione di un interesse non patrimoniale ˗ ad esempio, nei rapporti di lavoro ˗ ovvero, comunque, il danno si presenti di non pronta liquidazione, per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari ˗ ad esempio, nei rapporti commerciali ˗ (in senso analogo, cfr. Trib. Napoli, ord. 7 novembre 2013 e 26 aprile 2000)".
Vai all'ordinanza del Tribunale di Oristano 3 aprile 2015
In particolare, il tribunale oristanese ha precisato che "secondo l’interpretazione più ragionevole e sistematicamente conforme ai principi generali della tutela giurisdizionale dei diritti, la nozione di irreparabilità del pregiudizio, se per un verso non può intendersi in senso tanto ristretto da rendere impossibile il ricorso alla tutela cautelare, essendo sempre concepibile, in astratto, una qualche forma di riparazione posteriore alla lesione, per altro verso nemmeno può estendersi in modo tale da ammettere la concessione dei provvedimenti cautelari in ogni caso, senza distinzione. Il pregiudizio temuto, dunque, può dirsi irreparabile, come tale in grado di giustificare la cautela, in presenza, se non di una vera e propria impossibilità di reintegrazione, a posteriori, nella posizione soggettiva violata, almeno di un’estrema difficoltà di accertamento del danno nel suo preciso ammontare. Di conseguenza, un minacciato pregiudizio di carattere patrimoniale non è da considerare irreparabile ogni qual volta sia pur possibile ottenere, nel futuro giudizio di merito, un risarcimento per equivalente, laddove è concedibile la tutela d’urgenza nei soli casi in cui il danno economico si accompagni inscindibilmente alla lesione di un interesse non patrimoniale ˗ ad esempio, nei rapporti di lavoro ˗ ovvero, comunque, il danno si presenti di non pronta liquidazione, per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari ˗ ad esempio, nei rapporti commerciali ˗ (in senso analogo, cfr. Trib. Napoli, ord. 7 novembre 2013 e 26 aprile 2000)".
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