Martedì 13 gennaio 2015
L'appello avverso l'ordinanza che definisce il processo sommario di cognizione deve essere proposto con citazione.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Con la sentenza n. 26326, depositata il 15 dicembre 2014, la sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Di Palma - Est. Acierno) ha chiarito che l'appello, ex art. 702 quater c.p.c., avverso l'ordinanza che definisce il processo sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., deve essere proposto con atto di citazione, introduttivo di un ordinario giudizio di appello ex art. 339 e ss. c.p.c., notificato nel termine perentorio, pena l'inammissibilità dell'appello, di trenta giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria ovvero dalla notificazione.
La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, avverso l'ordinanza resa dal giudice di primo grado ex art. 702 ter c.p.c. all'esito di un giudizio sommario di cognizione, proposto con il deposito di ricorso nel termine di cui all'art. 702 quater c.p.c.., precisando che la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla parte appellata dell'atto introduttivo del gravame. Tale principio, ha concluso il giudice di legittimità, costituisce "un corollario del rilevante arresto delle S.U. (Cass. n. 2907/2014), secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.".
Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 15 dicembre 2014 n. 26326
La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, avverso l'ordinanza resa dal giudice di primo grado ex art. 702 ter c.p.c. all'esito di un giudizio sommario di cognizione, proposto con il deposito di ricorso nel termine di cui all'art. 702 quater c.p.c.., precisando che la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla parte appellata dell'atto introduttivo del gravame. Tale principio, ha concluso il giudice di legittimità, costituisce "un corollario del rilevante arresto delle S.U. (Cass. n. 2907/2014), secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.".
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