L'IMPUTATO CHE HA PROPOSTO ISTANZA IN RITARDO HA DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE IN UDIENZA NEL GIUDIZIO CAMERALE ANCHE SE DETENUTO FUORI DEL CIRCONDARIO.

Con riferimento all'impugnazione proposta avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli, Sezione per i minorenni, adottata con rito camerale sull'appello in procedimento con rito abbreviato, preceduta dal rigetto dell'istanza di rinvio del difensore di imputato minorenne agli arresti domiciliari che il giorno precedente all'udienza (alle ore 16.26) ha fatto pervenire alla cancelleria della Corte di Appello richiesta di comparizione all'udienza camnerale,  le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 35399 depositata il 1 ottobre 2010, hanno statuito il principio secondo cui, in mancanza di specifiche ed inequivoche disposizioni legislative in senso contrario "il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide della sua responsabilità, è maggiormente assicurato se si esclude che esso sia strettamente subordinato alla presenza delle condizioni" di cui all'art. 127, II comma, codice di procedura penale, della detenzione nella stessa circoscrizione ove ha sede il giudice decidente e della presentazione della richiesta di partecipazione personale all'udienza almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata. Le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio si basa, innanzitutto, sulla rigorosa interpretazione dell'art. 599, II comma, codice di procedura penale, secondo cui "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire" che non ripete l'inciso "e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice" e che non fissa alcun termine rigido per la manifestazione della volontà di comparire (previsti, invece, dal richiamato art. 127 cod. proc. pen.), e che, in quanto norma speciale, l'art. 599 deroga alla norma generale di cui all'art. 127 c.p.p. ed è quindi prevalente.

Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Penali - sentenza 1 ottobre 2010 n. 35399 - Presidente Gemelli