LA MODIFICA DELLE TABELLE MILLESIMALI PUO' ESSERE APPROVATA A MAGGIORANZA.

Con una ulteriore pronuncia spartiacque in materia condominiale, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione scardinano anche il principio (univoco e costante nella pregressa giurisprudenza) della modificabilità delle tabelle millesimali con il consenso unanime di tutti i condomini partecipanti al condominio.

La sentenza n. 18477 resa dalle Sezioni Unite civili il 9 agosto 2010 statuisce così il principio secondo cui "le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139, secondo comma, cod. civ." (rectius: art. 1136, l'errore è nel testo originale della sentenza; ndr).

Il Supremo Collegio ha statuito tale innovativo principio sulla scorta di un ragionamento apparentemente semplice. Secondo il Giudice di legittimità, le tabelle millesimali, ancorchè inserite nel corpo del "regolamento condominiale contrattuale" non hanno natura contrattuale, atteso che le sole disposizioni regolamentari aventi natura contrattuale, dunque, modificabili soltanto con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione, sono quelle limitatrici dei diritti dei singoli sui beni in proprietà esclusiva o comuni attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto ad altri, ma non quelle relative alla ripartizione "legale" delle spese. In altri termini, alle tabelle millesimali va riconosciuta la natura contrattuale e, dunque, l'immodificabilità a maggioranza soltanto quando sia fornita la prova che con la loro adozione si sia voluto derogare, in via "convenzionale", al criterio di ripartizione legale delle spese stabilito dall'art. 1123 del codice civile.

Ragionamento corretto ed immune da vizi logici, tanto semplice quanto sottile.
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 9 agosto 2010 n. 18477

Avv. Carlo Antonio Esposito