Il legale non può chiedere la liquidazione degli onorari alla controparte se la transazione non ha concluso la lite ma la vertenza è stata definita dal giudice che ha provveduto sulle spese. L'accordo transattivo raggiunto dalle parti, e comprensivo dell'obbligo di abbandonare il giudizio, infatti, non è sufficiente per far sorgere il diritto dell'avvocato all'onorario in base all'articolo 68 della legge professionale. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 14193/2010 secondo la quale affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione che sottragga al giudice la definizione della causa e la pronuncia in ordine alle spese.
Corte di Cassazione - Sezione II civile - Ordinanza n. 14193 12 giugno 2010 n. 14193 - Presidente Settimj