LA DIFFIDA AD ADEMPIERE INTIMATA DAL PROCURATORE E' VALIDA SOLO SE LA PROCURA E' STATA RILASCIATA PER ISCRITTO.

La procura per intimare una diffida ad adempiere deve sempre essere rilasciata in forma scritta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14292/2010 depositata i 15giugo 2010 che, a Sezioni Unite, ha composto un contrasto esistente sul tema tra i vari collegi di legittimità. Secondo le Sezioni Unite, poiché la diffida ad adempiere deve essere rivolta all'inadempiente per iscritto, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato a essere risolto.



Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 15 giugno 2010 n. 14292 - Presidente Carbone