La procura per intimare una diffida ad adempiere deve sempre essere rilasciata in forma scritta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14292/2010 depositata i 15giugo 2010 che, a Sezioni Unite, ha composto un contrasto esistente sul tema tra i vari collegi di legittimità. Secondo le Sezioni Unite, poiché la diffida ad adempiere deve essere rivolta all'inadempiente per iscritto, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato a essere risolto.
Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 15 giugno 2010 n. 14292 - Presidente Carbone