SE IL CLIENTE DISPENSA A VOCE IL NOTAIO DALLE VISURE IL PROFESSIONISTA NON E' RESPONSABILE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25270 depositata in cancelleria il 1 dicembre 2009, ha stabilito che ove il cliente, per ragioni di urgenza dell'atto, dispensi il notaio dalle visure sull'immobile, pur se semplicemente a voce, il professionista non è responsabile in caso di problemi all'immobile compravenduto.