Titolo I - Il Parlamento - Articoli 55 - 82

Sezione I

Le Camere.

Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56. (1)
La Camera dei deputati eeletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta'.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (2)

(1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante "Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione" (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).
(2) Comma sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19).

Art. 57. (1)
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. (2)

Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)

Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (2)

(1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3).
V., altresi', legge cost. 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1 aprile 1961, n. 82).
(2) Comma modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, (G.U. 24 gennaio 2001, n. 1)

Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. (1)

La durata di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) Comma cosi' sostituito con l'art. 3 della legge cost.
9 febbraio 1963, n. 2, recante "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione".

Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno puo' appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. (1)
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne' puo' essere arrestato o altrimenti privato della liberta' personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

(1) Articolo cosi' sostituito con la legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).

Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennita' stabilita dalla legge.


Sezione II

La formazione delle leggi.

Art. 70.
La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e', secondo le norme del regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.

Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalita' di attuazione del referendum. (1)

(1) V. art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.
Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. (1)(2)
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(1) Articolo cosi' sostituito con la legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
(2) Cfr. Legge n° 241 del 31 luglio 2006 recante "Concessione di indulto".

Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.
Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.


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