Mercoledì 19 novembre 2014
Il giudice potrà disporre d'ufficio la trattazione della causa con procedimento sommario invitando le parti all'immediata indicazione dei mezzi di prova.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Grazie alla legge n. 162 del 10 novembre 2014, di conversione del decreto legge Orlando, con decorrenza dal prossimo 11 dicembre, il giudice potrà disporre, all'udienza di trattazione della causa, d'uffico e con ordinaza non impugnabile, che la causa prosegua ai sensi dell'art. 702 ter ossia con procedimento sommario di cognizione.
La riforma ha, infatti, introdotto nel codice di procedura civile un nuovo articolo, 183 bis, con cui è previsto che, limitatamente alle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, nell'udienza fissata per la trattazione della causa, il giudice, valutata la complessità della lite e della istruzione probatoria, può disporre, con ordinanza non impugnabile, previo contraddittorio anche a mezzo di trattazione scritta, che il giudizio prosegua ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
In tal caso, il giudice invita le parti ad indicare, a pena di decadenza e nella stessa udienza, i mezzi di prova ed i documenti di cui intendono avvalersi e le relative indicazioni di prova contraria.
Se richiesto, anche soltanto da una delle parti, può fissare una nuova udienza concedendo termine perentorio non superiore a quindici giorni per la produzione di documenti e l'indicazione dei mezzi di prova e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per la indicazione dei soli mezzi di prova contraria.
Si noti che l'accoglimento della richiesta di una nuova udienza con concessione dei termini perentori di quindici e dieci giorni per la definitiva indicazione dei mezzi di prova ed il deposito dei documenti non costituisce un obbligo per il giudice che ben può richiedere che le parti indichino, a pena di decadenza, i mezzi di prova nella stessa udienza.
La riforma ha, infatti, introdotto nel codice di procedura civile un nuovo articolo, 183 bis, con cui è previsto che, limitatamente alle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, nell'udienza fissata per la trattazione della causa, il giudice, valutata la complessità della lite e della istruzione probatoria, può disporre, con ordinanza non impugnabile, previo contraddittorio anche a mezzo di trattazione scritta, che il giudizio prosegua ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c..
In tal caso, il giudice invita le parti ad indicare, a pena di decadenza e nella stessa udienza, i mezzi di prova ed i documenti di cui intendono avvalersi e le relative indicazioni di prova contraria.
Se richiesto, anche soltanto da una delle parti, può fissare una nuova udienza concedendo termine perentorio non superiore a quindici giorni per la produzione di documenti e l'indicazione dei mezzi di prova e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per la indicazione dei soli mezzi di prova contraria.
Si noti che l'accoglimento della richiesta di una nuova udienza con concessione dei termini perentori di quindici e dieci giorni per la definitiva indicazione dei mezzi di prova ed il deposito dei documenti non costituisce un obbligo per il giudice che ben può richiedere che le parti indichino, a pena di decadenza, i mezzi di prova nella stessa udienza.