LA PREVISIONE NEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DI UNA SANZIONE DIVERSA DA QUELLA PECUNIARIA E' AFFETTA DA NULLITA'.

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 820 depositata il 16 gennaio 2014 ha espresso il principio secondo cui, in conformità con i principi generali dell'ordinamento che non consentono al privato - se non eccezionalmente - il diritto di autotutela, si deve ritenere non consentito l'inserimento nel regolamento condominiale di sanzioni diverse da quelle pecuniare, come previsto dall'art. 70 disp. att. cod. civ, determinabili nella misura massima di euro 0,05, avendo tale sanzione natura di "pena privata" ed in quanto tale risultando la disposizione di cui all'art. 70 di carattere eccezionale.

Nella specie, il regolamento condominiale emendato dalla Corte prevedeva la possibilità per l'amministratore di infliggere la sanzione della rimozione forzata dalle aree comuni delle autovetture in proprietà dei condomini privi di apposita autorizzazione alla sosta.

Corte Suprema di Cassazione - II Sezione Civile - sentenza 16 gennaio 2014 n. 820 - Presidente Triola - Est. Bursese