NON SUSSISTE L'OBBLIGO DELLA ILLUSTRAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DURANTE L'ESAME ORALE DI AVVOCATO.

Con la sentenza n. 32352 depositata il 17 settembre 2010, la I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non idoneità di un candidato all'esame per l'abilitazione forense che ha sostenuto l'illegittimità della decisione della non ammissione per non avere la Commissione esaminatrice fatto precedere l'escussione del candidato sulle questioni di diritto relative alle cinque materie prescelte dalla prescritta breve illustrazione di tutte le prove scritte, limitando l'operazione ad una soltanto di esse. Tanto, tra l'altro, nonostante il verbale d'esame della prova orale attestasse l'avvenuto espletamente di tale fase dell'esame. Il TAR ha precisato che la succinta illustrazione delle prove scritte contemplata dalla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione forense non costituisce un obbligo ineludibile della commissione d'esame tale che la sua inosservanza compromette la legittimità della prova orale. Anzi, i giudici amministrativi hanno chiarito che la previsione normativa della preventiva illustrazione delle prove scritte non può intendersi come obbligatoria determinando la necessità di un adempimento meccanicistico da effettuarsi sempre e comunque. In realtà, afferma la pronuncia del TAR "la norma intende riservare all'organo collegiale la possibilità di estendere il colloquio anche all'esame ed alla discussione delle prove scritte, ma solo tutte le volte in cui tale fase sia ritenuta necessaria, al fine di consentire al candidato di chiarire le tesi esposte nei suoi elaborati e alla commissione di verificarne l'effettiva paternità e, soprattutto, la consapevolezza che ne ha accompagnato l'elaborazione". Quanto alla denunciata irregolarità del verbale d'esame i giudici, dopo aver sottolineato che il verbale con una formula prestampata dà atto dell'intevenuta illustrazione delle prove scritte, hanno ribadito che le irregolarità della verbalizzazione non hanno di per sè carattere viziante, qualora non compromettono la funzione propria del verbale d'esame.

TAR Lazio - I Sezione - sentenza 17 settembre 2010 n. 32352 - Presidente Giovannini