Con la sentenza n. 19951 depositata il 21 settembre 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità dell'applicazione degli studi di settore ai praticanti avvocato. La Corte ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda, "è illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita iva, perchè siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice della produzione di reddito". La V Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che l'applicazione dei parametri per l'accertamento dei redditi è prevista dalla legge come presunzioni semplici, ribadendo il principio statuito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26635 del 18 dicembre 2009 secondo cui "la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica".
Corte di Cassazione - V Sezione civile - sentenza 21 settembre 2010 n. 19951 - Presidente Altieri