IL DIRITTO DI ABITAZIONE, NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI SUCCESSORI, DEVE ESSERE ASSIMILITATO ALL'USUFRUTTO.

Il valore economico del diritto di abitazione gravante sulla quota disponibile ex art. 540 c.c. va determinato in base alla normativa vigente al momento dell'apertura della successione, applicando i criteri previsti dall'art.15 legge n. 179 del 17/02/1992 e nella tabella allegata al D.P.R. 131 del 26/04/1986 (T.U. in materia di imposta di registro) come modificata dalla legge n. 408/1990.



Tali criteri dettati con riferimento al diritto di usufrutto vanno applicati anche al fine di valutare il diritto di abitazione, atteso che detta assimilazione, valida solo sotto un profilo economico, è prevista dall'art.15 legge n. 179/1992 che riprendeva quanto previsto nell'art.14 del D.Lgs. n.143 del 29/03/1947 (normativa che nell'istituire un'imposta progressiva sul patrimonio, ha introdotto per la prima volta criteri identici per la valutazione del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione).



La disciplina suddetta trova la sua ratio nel fatto che il contenuto principale di entrambi i diritti è costituito dal godimento dell'immobile e nella circostanza che il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, come l'usufruttuario, è tenuto al pagamento dell'ICI.



(Art. 540 c.c. – L.179/1992- L.408/1190)



Tribunale di Latina, Sentenza del 22 febbraio 2010, Giudice Dott.ssa Fuoco