Il valore economico del diritto di abitazione gravante sulla quota disponibile ex art. 540 c.c. va determinato in base alla normativa vigente al momento dell'apertura della successione, applicando i criteri previsti dall'art.15 legge n. 179 del 17/02/1992 e nella tabella allegata al D.P.R. 131 del 26/04/1986 (T.U. in materia di imposta di registro) come modificata dalla legge n. 408/1990.
Tali criteri dettati con riferimento al diritto di usufrutto vanno applicati anche al fine di valutare il diritto di abitazione, atteso che detta assimilazione, valida solo sotto un profilo economico, è prevista dall'art.15 legge n. 179/1992 che riprendeva quanto previsto nell'art.14 del D.Lgs. n.143 del 29/03/1947 (normativa che nell'istituire un'imposta progressiva sul patrimonio, ha introdotto per la prima volta criteri identici per la valutazione del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione).
La disciplina suddetta trova la sua ratio nel fatto che il contenuto principale di entrambi i diritti è costituito dal godimento dell'immobile e nella circostanza che il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, come l'usufruttuario, è tenuto al pagamento dell'ICI.
(Art. 540 c.c. – L.179/1992- L.408/1190)
Tribunale di Latina, Sentenza del 22 febbraio 2010, Giudice Dott.ssa Fuoco