SOLO L'INDIGENZA ECONOMICA ESCLUDE LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASSISTENZA

Penale - Reati contro la famiglia



In tema di violazione dell'obbligo di assistenza (ex art. 570 c.p.), affinché lo stato di disoccupazione dell'obbligato possa costituire una causa di giustificazione della mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, è indispensabile non solo che l'imputato alleghi gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, ma altresì che costui provi che le difficoltà economiche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica.

Tribunale di Bologna, Sen. n. 328 del 24 febbraio 2010, Presidente Caselli