IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO OBBLIGA ALL'INDENNIZO ANCHE SE LA POLIZZA E' INVALIDA

Assicurazione sempre tenuta ai danni quando rilascia il contrassegno. Infatti deve il risarcimento per un indicente stradale anche se la polizza non è valida.




Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1823 depositata il 15.01.2010, ha respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione che non voleva risarcire i danni per la morte, in un incidente stradale provocato dal suo assicurato, di tre ragazzi sostenendo la nullità del contratto stipulato. La quarta sezione penale ha chiarito che “nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.



Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria”. In particolare, “il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi”.