LA CONDANNA PENALE DELL'IMMIGRATO IMPORTA L'AUTOMATISMO DELLA ESPULSIONE

La condanna penale per la violazione delle leggi sul diritto d'autore impedisce, ai fini della revoca o del rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero comportando una preclusione amministrativa alla concessione o permanenza del provvedimento autorizzativo.



Con la sentenza n. 12562/2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha stabilito che “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, l. 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore e dagli artt. 473 e 474 c. p., comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. In tal caso, sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensí un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero".



Con la medesima pronuncia il TAR Lazio ha pure stabilito che, per ciò che riguarda l'individuazione dei presupposti ha rilievo giuridico il principio generale del tempus regit actum, con la conseguenza che "non può la suddetta preclusione ritenersi limitata ai fatti o alle condanne successive all’entrata in vigore della normativa del 2002. Ne consegue che l'Amministrazione, una volta riscontrata la sussistenza del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come fattore ex se oggettivamente indicativo di pericolosità sociale non è tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria in merito all’effettiva pericolosità sociale dell’istante o all’inserimento lavorativo dello stesso, risultando dette circostanze del tutto irrilevanti, atteso il carattere automatico della preclusione in questione e la conseguente natura di atto vincolato del provvedimento di diniego”.