IL GENITORE CHE NON VERSA IL MANTENIMENTO PER I FIGLI PERDE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26587 depositata il 17 dicembre 2009, ha stabilito che il giudice della separazione può derogare alla regola dell'affido condiviso, introdotta con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo ad uno dei genitori, quando l'altro non versa ai figli l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.